Violazione del copyright e responsabilità dell'hosting provider. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7708 del 19 marzo 2019)

L’hosting provider attivo è il prestatore dei servizi della società dell’informazione che svolge un’attività che non consiste in un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, ponendo piuttosto in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell’illecito. Ne segue che esso rimane sottratto al regime generale di esenzione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 70/2003, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni. Nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, la responsabilità dell’hosting provider sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, nonché abbia continuato a pubblicarli, pur quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) esso sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; b) l’illiceità dell’altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde egli sia in colpa grave per non averla positivamente riscontata, alla stregua del grado di diligenza che e ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia avuto la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere. Resta affidato al giudice del merito l’accertamento in fatto se, sotto il profilo tecnico-informatico, l’identificazione di video, diffusi in violazione dell’altrui diritto, sia possibile mediante l’indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui sono tratti, o, invece, sia indispensabile, a tal scopo, la comunicazione dell’indirizzo “url”, alla stregua delle condizioni esistenti all’epoca dei fatti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia assume notevole rilievo nell'ambito della messa a fuoco della latitudine della responsabilità dell'internet provider. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 , ne è stata infatti disciplinata la responsabilità con gli artt. 14 , 15 , 16 e 17, che operano alcune distinzioni a seconda del tipo di attività concretamente svolta.
La prima norma si riferisce all' attività di semplice trasporto, o "mere conduit" , prevedendo che nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
L' art. 15 considera invece le ipotesi di responsabilità che possono insorgere a seguito dell' attività di memorizzazione temporanea o "caching" . In questo caso, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni,
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
La responsabilità del provider è esclusa dall'art. 16 , per le informazioni oggetto di memorizzazione durevole o " hosting" , a condizione che:
a) il provider non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, b) non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell' informazione;
c) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
L'art. 17 esclude infine che il provider sia assoggettato ad un generale obbligo di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza ovvero ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
Ciò premesso, La Corte ha posto il principio in base al quale il provider non può invocare l'esimente di cui al riferito art.16 se non rimuove immediatamente i contenuti che violano il copyright ogniqualvolta il titolare del diritto lo abbia avvisato o perché l'illiceità della condotta del destinatario del servizio sia agevolmente avvertibile.

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