Vincolo di cui alla legge provinciale (Bolzano) 1997 n.13. Efficacia della relativa pubblicità. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 26852 del 13 settembre 2022)

Il vincolo di cui alla L.P. Bolzano n. 13 del 1997, art. 79, ha natura di pubblicità-notizia e pertanto è efficace erga omnes, senza che l'annotazione sia necessaria ai fini dell'opponibilità ai terzi.
Il citato vincolo, alla pari degli oneri a carico degli immobili discendenti da prescrizioni urbanistiche, contenute in piani regolatori che una volta approvati e pubblicati hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia erga omnes, ha natura pubblicistica ed è assistito da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché non può qualificarsi come onere non apparente gravante sull'immobile, ai sensi dell'art. 1489 cod.civ., e non è, conseguentemente, invocabile dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il vincolo istituito ai sensi dell'art. 79 della legge della Provincia di Bolzano n.13/97 in tema di abitazioni convenzionate (le quali devono essere occupate per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario da parte di persone aventi, al momento del rilascio della concessione edilizia, la residenza anagrafica in un comune della provincia) è per propria natura conoscibile e, conseguentemente, opponibile ai terzi subacquirenti. E' questa la conclusione della S.C. che aveva quale riferimento un atto di vendita immobiliare in cui il detto vincolo non veniva espressamente evocato. Quid juris? Non si tratta di onere non apparente e l'acquirente non può, di conseguenza, considerare responsabile il venditore.

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