Versamenti effettuati dal convivente more uxorio. Praticabilità dell'azione di ingiustificato arricchimento. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 11337 del 30 aprile 2025)

L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale; pertanto, è possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, aveva ritenuto che le somme versate all’ex convivente per il pagamento del mutuo relativo alla casa in cui i due avevano coabitato, in quanto corrispondenti a quanto notoriamente sarebbe stato speso a titolo di canone di locazione per un immobile, fosse proporzionato e, come tale, da ricondursi ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale doverosa nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo).

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel senso che i doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella convivenza more uxorio, fonte di obbligazione naturale, escludano il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso od in relazione alla convivenza quando siano proporzionali fra i mezzi di cui l'adempiente dispone e l'interesse da soddisfare, si veda già Cass. civile, sez. I 2014 n.1277. Tale esito interpretativo è stato ribadito dalla pronunzia in commento, con la quale si è osservato che è configurabile l'ingiustizia dell'arricchimento di un convivente more uxorio ai danni dell'altro in presenza di prestazioni, compiute dal secondo a vantaggio del primo che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza (il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto) e travalichino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. Nel caso di specie non è stato reputato sussistente il superamento di tale limite.

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