Vendita immobiliare a corpo o a misura? Criteri discretivi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 34025 del 19 dicembre 2019)

Il criterio fondamentale di distinzione tra vendita a misura e vendita a corpo sta in ciò, che nella prima la determinazione dei confini della cosa venduta è effettuata attraverso la misurazione, mentre la seconda è caratterizzata dalla determinazione e delimitazione del bene in modo che esso resti identificato indipendentemente dalla misura. Il relativo apprezzamento, implicando valutazione della volontà contrattuale, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si riferisce alla vicenda definita dal Giudice di seconde cure con il rigetto della domanda posta da una società che, avendo venduto un terreno al Comune di Roma con l'indicazione specifica della misurazione complessiva del bene, pretendeva si facesse luogo al pagamento di un supplemento di prezzo a cagione della differenza tra tale indicazione e la misura effettiva della superficie del terreno oggetto dell'atto. Secondo la valutazione dei Giudici, tuttavia, il criterio individuato costituiva un mero parametro orientativo ai fini della determinazione del prezzo (comunque fissato nella sua entità globale) non sostanziandosi in un parametro vincolante ai fini della qualificazione del tipo di vendita, che sarebbe pur sempre rimasta "a corpo" e non "a misura".

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