Vendita di quota indivisa di beni ereditari. Responsabilità del notaio per mancata esecuzione delle visure che avrebbero manifestato la trascrizione di una domanda di divisione. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2525 del 30 gennaio 2019)

Il notaio che, incaricato della stipulazione di un contratto di compravendita di una quota ideale di bene in comunione ereditaria, ometta di effettuare le debite misure e di riferire della trascrizione di una domanda di divisione, viola gli obblighi di buona fede ex art. 1175 c.c., finalizzati a garantire la più ampia tutela possibile alla libertà negoziale delle parti, incorrendo in responsabilità professionale per non aver posto l'acquirente in condizione di valutare pienamente opportunità e convenienza dell'affare all'esito della ponderazione della situazione di litigiosità dell'affare.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' preciso obbligo professionale del notaio quello di compiere gli accertamenti ipocatastali sul bene oggetto di negoziazione. Nel caso di specie la negligenza nella condotta professionale si era concretizzata nel mancato rilievo della trascrizione di una domanda giudiziale intesa ad ottenere la divisione giudiziale dei beni ricadenti in una comunione incidentale ereditaria. Evidente il pregiudizio dell'acquirente della quota, il quale si è trovato a gestire una lite la cui sussistenza sarebbe stata rilevabile.

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