Vendita di immobile indiviso effettuata da uno soltanto dei contitolari. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2701 del 30 gennaio 2019)

Il contratto di vendita di un bene in comunione stipulato da uno solo dei comproprietari, nel quale compratore e venditore abbiano, tuttavia, considerato l'immobile come un "unicum" inscindibile, è, comunque, valido, risultando, secondo i principi generali che regolano il regime giuridico della comunione "pro indiviso", meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte all'atto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va premesso che la fattispecie è riconducibile alla comunione ereditaria incidentale: dunque va distinto il caso in cui il bene la cui quota costituisce oggetto della negoziazione faccia parte di un più vasto compendio, da quello in cui esso costituisca l'unico bene ricadente nella comunione. Mentre nel primo casso infatti l'atto sortirebbe effetti meramente obbligatori, nel secondo produrrebbe immediati effetti traslativi.

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