Vendita di immobile difforme rispetto alla concessione edilizia e actio quanti minoris. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 11211 del 28 aprile 2021)

L'art. 1489 cod.civ. dettato in tema di vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di terzi, non rinviene applicazione con riferimento al pagamento di oneri derivanti da procedimenti di regolarizzazione urbanistico edilizia, dei quali il venditore abbia fatto menzione nell'atto di compravendita, trattandosi di pesi che non limitano il libero godimento del bene venduto.
Gli acquirenti di un bene immobile edificato in difformità dalla concessione edilizia, che abbiano chiesto (ed ottenuto) la sanatoria di cui all'art 31 della legge n. 47 del 1985 in qualità di proprietari del bene, possono agire in giudizio per la riduzione del prezzo, giusta il disposto degli artt. 1490 e 1492 cod.civ. (e quindi nei confronti del loro diretto dante causa), ma non anche di esercitare il diritto di rivalsa di cui all'art. 6 della legge citata, qualora le lamentate difformità non risultino essenziali o totali rispetto alla rilasciata concessione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Immobile venduto difforme rispetto a quanto previsto nel provvedimento concessorio? Secondo la S.C. la fattispecie non integra quella di cui all'art. 1489 cod.civ. (eventuali oneri o da diritti reali o personali non apparenti che diminuiscono il libero godimento del bene oggetto della vendita), cui seguirebbe la possibilità di risolvere il vincolo contrattuale, essendo piuttosto praticabile l'actio quanti minoris, con l'esclusione tuttavia della rivalsa di cui all'art. 6 della l. 47/85 (peraltro abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 29 dello stesso d.P.R.).

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