Vendita di fondo agricolo da parte di ente agricolo (ISMEA). Insussistenza del diritto di prelazione in favore del coltivatore diretto confinante (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24201 del 30 settembre 2019)
La natura pubblicistica degli enti di sviluppo agrario e la finalità dagli stessi perseguita (che consiste nella formazione e nello sviluppo di imprese agrarie a carattere familiare, efficienti e razionalmente organizzate) sono presenti sia nel momento in cui essi procedono all'acquisto delle aziende destinate alla trasformazione, sia successivamente, allorché, attuando la legge, cedono in proprietà le aziende trasformate. Ne segue che la deroga disposta dall'art. 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590 rispetto al diritto di prelazione in favore dei proprietari di terreni confinanti con quelli "trasformati" (diritto sancito dall'art. 8 della legge stessa) rinviene applicazione sia nel momento dell'acquisizione dei fondi da parte di detti enti, sia in quello successivo della cessione.