Vendita di cosa in comproprietà alienata come fosse interamente propria: applicabilità della disciplina di cui all'art.1480 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20347 del 9 ottobre 2015)

La disciplina della vendita di cosa parzialmente altrui si applica in base alla situazione oggettiva della res alienata, sicché il trasferimento parziale del bene non dipende da una volontà del venditore in tal senso, ma dal principio di conservazione degli effetti negoziali, che si esprime nell'art. 1480 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie due soltanto dei contitolari di un bene immobile in proprietà indivisa con un'altra contitolare avevano proceduto vendendo l'intero bene senza fare alcuna menzione dell'ulteriore quota spettante ad un soggetto terzo. In detta ipotesi risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 1480 cod.civ. (in base al quale nella situazione di ignoranza della parziale altruità del bene in capo all'acquirente si pone l'alternativa tra la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno) e non già la ricorrenza di una radicale invalidità del contratto sulla scorta di una pretesa volontà dei venditori di alienare il bene come intero e non per quote (come pure aveva deciso il Giudice d'Appello).

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