Vendita di cosa in comproprietà alienata come fosse interamente propria: applicabilità della disciplina di cui all'art.1480 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20347 del 9 ottobre 2015)
La disciplina della vendita di cosa parzialmente altrui si applica in base alla situazione oggettiva della res alienata, sicché il trasferimento parziale del bene non dipende da una volontà del venditore in tal senso, ma dal principio di conservazione degli effetti negoziali, che si esprime nell'art. 1480 c.c..