Vano sottotetto: rilevanza della funzione e delle dimensioni dello stesso. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 9060 del 1 aprile 2021)

Allorché il sottotetto assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità l'appartamento dell'ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ennesima pronunzia sul tema, invero assolutamente frequentato, della determinazione della titolarità del sottotetto. Che esso costituisca, quando abbia la funzione di isolare e proteggere l'ultimo piano, pertinenza dell'appartamento sottostante è invero principio consolidato. V'è tuttavia da domandarsi quale sia la portata dell'ulteriore criterio cui fa riferimento la sentenza in esame, vale a dire le caratteristiche dimensionali dello stesso e l'attitudine ad essere usufruito come vano autonomo. Quando infatti il sottotetto fosse suscettibile di un autonomo utilizzo comune, anche soltanto potenziale (non richiedendosi l'attualità della fruizione comune) esso potrebbe ritenersi di proprietà condominiale (così Cass. Civ. Sez. II, 7918/02; Cass. Civ. Sez. II, 6027/00). Ma cosa concludere nell'ipotesi in cui la funzione esclusiva del sottotetto sia quella di intercapedine ed abbia dimensioni tali da poter essere fruito in via autonoma?

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