Valutazione ex ante con riferimento al divieto, per il notaio, di stipulare atti idonei a soddisfare interessi propri. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26848 del 29 novembre 2013)
Il divieto previsto dall'art. 28, n. 3, della legge n. 89/1913, che interdice al notaio di rogare atti che contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie o alcuno dei suoi parenti o affini, in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado, o persone di cui sia procuratore, è posto a presidio della terzietà del notaio stesso, garantendo la tutela anticipata dell'imparzialità e della trasparenza della sua attività, sicché la valutazione dell'esistenza di un interesse personale del rogante, o degli altri soggetti che sono indicati nella norma, va effettuata ex ante, in termini di mera potenzialità o pericolosità, senza che rilevi se le parti non abbiano in concreto ricevuto un danno dall'atto rogato.