Validità del contratto con cui soltanto alcuni tra gli eredi fissano le modalità di ripartizione del patrimonio ereditario fra tutti i partecipanti alla comunione ereditaria ed assegnano a ciascuno la porzione di spettanza. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22977 del 9 ottobre 2013)

Il contratto con cui alcuni degli eredi fissano le modalità di ripartizione del patrimonio ereditario fra tutti i partecipanti alla comunione ereditaria (quomodo dividendum sit) ed assegnano a ciascuno la porzione spettantegli, vincolandosi all’osservanza del concordato assetto d’interessi, è valido in quanto, non determinando direttamente lo scioglimento della comunione, non configura una vera e propria divisione ereditaria, per la cui validità soltanto è richiesta la partecipazione di tutti i coeredi alla sua conclusione. In tale ipotesi si ha un contratto perfetto in tutti i suoi elementi essenziali, immediatamente vincolante ed efficace fra le parti contraenti e destinato a conseguire il suo effetto definitivo, consistente nello scioglimento della comunione ereditaria, mediante la successiva adesione dei coeredi assenti, senza che occorra alcun ulteriore accordo o un provvedimento giudiziale sostitutivo, perché l’attribuzione dei beni ereditari abbia luogo in conformità delle pattuizioni negoziali. Siffatta adesione – ove i contraenti non abbiano diversamente disposto – può essere utilmente manifestata fino a quando il vincolo obbligatorio derivante dal contratto non sia stato sciolto per effetto di un contrario comune accordo dei contraenti o non sia intervenuto un provvedimento giudiziale di divisione che, essendo incompatibile con la ripartizione consensuale dei beni in esso prevista, ne renda impossibile l’estensione agli altri soggetti della comunione ereditaria.

Commento

(di Daniele Minussi)
La questione essenziale di cui alla pronunzia in esame consisteva nella considerazione della natura giuridica dell'accordo in forza del quale si disponeva l'estromissione di uno dei coeredi dalla comunione ereditaria. Dopo aver qualificato il contratto de quo in chiave di contratto plurilaterale per il cui tramite i contraenti perseguono uno scopo comune (al quale pertanto risultano applicabili le norme di cui agli artt. 1420, 1466) la S.C. ha statuito nel senso della irrilevanza del difetto di sottoscrizione di esso da parte di tutti i coeredi "giacchè lo scopo comune perseguto dai sottoscrittori era lo scioglimento della comunione solo rispetto ad uno dei coeredi, mantenendo la comunione in vita rispetto agli eredi rimasti". In realtà, però, ciò che conta è mettere in luce la peculiare natura dell'accordo sottoposto all'attenzione dei Giudici. Non già trattavasi di divisione, bensì di un semplice accordo preparatorio con il quale solo alcuni tra i futuri condividenti si erano vincolati al rispetto di un concordato assetto di interessi, contratto avente valenza obbligatoria ed atto a ricevere l'adesione susseguente dei condividenti assenti e non originariamente partecipi alla sua stesura.
Entro questi limiti e tenuto conto di tale peculiare natura può essere condivisa la conclusione della Corte, non venendo in esame una vera e propria divisione che, come tale, avrebbe dovuto vedere la partecipazione indefettibile di tutti i condividenti, pena la nullità della stessa.

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