Validità della fideiussione e determinabilità per relationem dell'importo garantito. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 20029 del 18 luglio 2025)

La determinabilità per relationem dell’importo garantito da una fideiussione, attraverso “indici certi e non opinabili” presenti nel contratto, esclude la nullità della fideiussione per violazione dell’art. 1938 cod.civ., non richiedendo la predeterminazione espressa dell’importo massimo garantito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Possibile il rinvio per relationem ad elementi extratestuali: questa la conclusione della S.C. in tema di importo massimo garantito nella fideiussione. A queste condizioni, la fideiussione è valida e non viola i canoni dell'art. 1938 cod.civ..

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