Validità dei patti prematrimoniali in vista di un futuro divorzio: rivoluzione in vista? (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 20415 del 21 luglio 2025)

Va riconosciuta validità all’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ., essendo, infatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell’accordo, ma mero evento condizionale.

Commento

(di Daniele Minussi)
È valida la scrittura privata tra coniugi con la quale si prevede che, in caso di separazione, l’uno era obbligato al pagamento di una somma di denaro nei confronti dell’altro, che, a sua volta, rinunciava ad alcuni beni mobili in favore dell’ex. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano riconosciuto la validità di una scrittura con la quale il marito, dopo aver riconosciuto che la moglie aveva contribuito con il proprio stipendio al benessere della famiglia e al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione dell’appartamento solo a lui intestato, altresì che la somma depositata nel conto corrente della banca proveniva dall’eredità dei di lei genitori, dichiarava che, in caso di separazione, sarebbe divenuto debitore nei confronti della moglie di una somma in denaro, mentre costei avrebbe rinunciato alla quota di metà della proprietà di un'imbarcazione, di altri bei mobili e del saldo attivo di un conto corrente. Duplice, invero, la portata di tale negozio: da un lato avente natura ricognitiva in riferimento agli esborsi eseguiti, dall'altro dispositiva, in relazione alle conseguenze future di tali esborsi e sui riflessi circa la spettanza di alcuni cespiti nell'ipotesi di separazione personale tra i coniugi.
Si tratta indubbiamente di una svolta: mentre la giurisprudenza tradizionalmente riteneva che ogni accordo in funzione della separazione e del divorzio fosse nullo per illiceità della causa (in quanto venisse a disporre contrattualmente di diritti indisponibili), la pronunzia in esame testimonia una profonda rivisitazione del tema.
Si viene infatti a riconoscere ai coniugi, individui autonomi e responsabili, la capacità di autodeterminarsi anche in previsione della crisi coniugale, sia pure sotto il mero piano di rapporti patrimoniali. Si può dire così valorizzata, ai sensi dell’art.?1322 cod.civ., quella autonomia negoziale che ben può dar vita a contratti atipici diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. Il fatto di prevenire una lite familiare e disciplinare in modo consapevole ed equilibrato le conseguenze economiche di una rottura coniugale corrisponde ad un interesse tutelabile, non riscontrandosi alcuna violazione dell’art.?1354 cod.civ.. Non v'è alcuna condizione che possa definirsi contraria all’ordine pubblico. L'eventualità di una separazione personale è un evento futuro e incerto, ma non può essere considerata come una condizione illecita.
Da ultimo, va sottolineato come, nel caso di specie, l’accordo non prevedesse alcuna rinuncia all’assegno di mantenimento, né alcuna disposizione quali liquidazioni preventive forfetarie dello stesso.

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