Valenza della cointestazione di conto corrente bancario: non vale a configurare di per sé donazione indiretta delle somme depositate. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 809 del 16 gennaio 2014)

La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, comma II, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa, dovendo dunque annullarsi la sentenza che riconduce la cointestazione del conto alla donazione del cinquanta per cento delle somme versate nel tempo dal uno dei contitolari sul conto stesso, in quanto l'animus donandi non poteva essere riconosciuto sulla sola base di detta cointestazione, mentre il giudice avrebbe dovuto piuttosto motivare sullo spirito di liberalità che assisteva ogni versamento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quali effetti produce la cointestazione di un conto corrente bancario in relazione alle somme che vi siano depositate?
Secondo la S.C. (cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, 19115/12) essa fa semplicemente presumere che la provvista che vi si rinviene sia di proprietà degli intestatari, sia in riferimento ai rapporti interni tra essi, sia in relazione ai rapporti esterni. Viene tuttavia in considerazione semplicemente un’inversione dell’onere probatorio. Rimane pertanto aperta la possibilità di provare, anche per il tramite di presunzioni, una diversa situazione quanto alla proprietà delle somme depositate rispetto alle risultanze ordinariamente desumibili dalla predetta contestazione.

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