Valenza della clausola di solidarietà ed indivisibilità per gli eredi del fidejussore: patto successorio? (Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 292 del 6/1/2026)
La clausola di un contratto di garanzia che prevede che le obbligazioni derivanti dalla fideiussione siano solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa del fideiussore non configura un patto successorio vietato ai sensi dell'art. 458 cod. civ. Tale clausola ha funzione di garanzia e non incide sulla delazione ereditaria, potendo il debitore porre carichi sui suoi beni che vincolano anche gli eredi, salva la facoltà degli eredi di rinunciare all'eredità o accettarla con beneficio d'inventario.