Valenza della clausola di solidarietà ed indivisibilità per gli eredi del fidejussore: patto successorio? (Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 292 del 6/1/2026)

La clausola di un contratto di garanzia che prevede che le obbligazioni derivanti dalla fideiussione siano solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa del fideiussore non configura un patto successorio vietato ai sensi dell'art. 458 cod. civ. Tale clausola ha funzione di garanzia e non incide sulla delazione ereditaria, potendo il debitore porre carichi sui suoi beni che vincolano anche gli eredi, salva la facoltà degli eredi di rinunciare all'eredità o accettarla con beneficio d'inventario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va anzitutto premesso che gli eredi del fideiussore sono tenuti, in base ai principi generali, a far fronte al debito scaturente dalla garanzia. Ai sensi dell'art. 752 cod.civ., i coeredi devono rispondere dei debiti ereditari (a differenza rispetto a quella relativa ai crediti: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15894/2014) ciascuno in proporzione alla propria quota. La regola, dunque, In tema di debiti ereditari è quella della parziarietà e non quella della solidarietà. Ciò premesso, la clausola del contratto di garanzia in base al quale il debito nascente dalla fideiussione si giova della solidarietà a carico degli eredi del debitore, configura in maniera peculiare tale rapporto contrattuale, ma non incide sulla delazione ereditaria. Del tutto liberi rimangono, infatti, gli eredi, in ordine all'eventuale rinunzia o all'accettazione beneficiata. La situazione riecheggia quella della responsabilità conseguente alla successione ereditaria avente ad oggetto una partecipazione in una società di persone, contrassegnata dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

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