Va negata l’iscrizione al registro delle imprese del progetto di scissione in favore di due società in accomandita semplice ciascuna delle quali sia partecipata da un solo socio accomandatario. (Tribunale di Mantova, 4 gennaio 2012)
Non può essere iscritto al Registro delle imprese il progetto di scissione di una società ex art. 2506 c.c. con costituzione di due nuove società , entrambe unipersonali con presenza del solo socio accomandatario e con riserva di ciascuno dei due soci accomandatari di ricostituire la pluralità dei soci entro sei mesi, posto che essendo prevista nel progetto di scissione la nascita di nuovi soggetti giuridici, distinti da quello originario o da altri preesistenti, è richiesta dagli artt. 2295 e 2315 c.c., la pluralità di soci, mentre l’ unipersonalita’ , disciplinata dall’art. 2272 c.c., è ammissibile solo come sopravvenienza, e quindi non in fase costitutiva.