Va negata l’iscrizione al registro delle imprese del progetto di scissione in favore di due società in accomandita semplice ciascuna delle quali sia partecipata da un solo socio accomandatario. (Tribunale di Mantova, 4 gennaio 2012)

Non può essere iscritto al Registro delle imprese il progetto di scissione di una società ex art. 2506 c.c. con costituzione di due nuove società , entrambe unipersonali con presenza del solo socio accomandatario e con riserva di ciascuno dei due soci accomandatari di ricostituire la pluralità dei soci entro sei mesi, posto che essendo prevista nel progetto di scissione la nascita di nuovi soggetti giuridici, distinti da quello originario o da altri preesistenti, è richiesta dagli artt. 2295 e 2315 c.c., la pluralità di soci, mentre l’ unipersonalita’ , disciplinata dall’art. 2272 c.c., è ammissibile solo come sopravvenienza, e quindi non in fase costitutiva.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si impernia sulla considerazione della natura giuridica della scissione. Si tratta di una vicenda modificativa di enti societari già sussistenti oppure di una vicenda estintiva o costitutiva? La risposta pare, nella fattispecie, essere quest'ultima. Dal momento che, in esito alla scissione, si darebbe vita a due distinte società in accomandita semplice (da una situazione di partenza costituita da una società in nome collettivo), non è possibile che ciascuna delle dette società sia partecipate da un solo socio accomandatario. Deve tra l'altro essere osservato come, al di là del requisito della indispensabile pluralità dei soci nella fase costitutiva della società, si debba aggiungere quello della necessaria presenza di entrambe le categorie di soci (accomandante ed accomandatario), non essendo possibile che una sas nasca in difetto di almeno un socio accomandante.

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