Va esclusa la responsabilità solidale del condominio per i danni provocati dalla ditta appaltatrice dei lavori. (Appello di Palermo, 19 ottobre 2011)

In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile quando si versi nell'ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre quando il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Condivisibile la decisione della corte di merito. Dell'illecito commesso risponde soltanto l'appaltatore che ha cagionato il danno al terzo. Il condominio che ha affidato i lavori all'impresa appaltatrice potrebbe essere reputata responsabile soltanto qualora fosse provata la c.d. "culpa in eligendo" (ad esempio quando avesse scelto un'impresa palesemente inadeguata e ictu oculi priva delle competenze necessarie per effettuare le opere).

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