Usucapione dichiarata con sentenza non ancora passata in giudicato. Responsabilità del notaio per mancata informazione alla parte acquirente. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7283 del 16 marzo 2021)

Il notaio risarcisce il danno se non informa l’acquirente che la sentenza di usucapione del venditore non è passata in giudicato. La definitività o meno dell’atto di acquisto, infatti, non è una nozione alla portata di tutti perché presuppone specifiche conoscenze sul titolo giudiziario. È irrilevante quindi che la sentenza sia stata trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari perché l’obbligo di informare che incombe sul professionista gli impone di accertare che il provvedimento sia divenuto definitivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come appare evidente a chi abbia nozioni tecniche appropriate, la sentenza che abbia dichiarato l'intervenuto perfezionamento dell'acquisto a titolo di usucapione della proprietà di un immobile non ne garantisce il mantenimento in capo al soggetto a favore del quale sia stata pronunziata se non una volta che fosse passata in giudicato. Ma per il soggetto giuridicamente inesperto vale forse la stessa cosa? Indubbiamente la risposta è negativa: ecco perchè la S.C. ha statuito affermando l'obbligazione risarcitoria a carico del notaio che non aveva accertato nè tantomeno informato il cliente del fatto de quo. L'intervenuta trascrizione della sentenza (come detto, senza che si fosse formata la cosa giudicata) non può svolgere alcuna funzione nella direzione di alleviare la misura della responsabilità del professionista.
Per quanto attiene invece al rischio connesso all'acquisto di un immobile il cui titolo di provenienza fosse stato specificamente indicato come un acquisto per usucapione, tuttavia non accertata giudizialmente, si veda Cass. Civ. Sez. II, 2485/07 che ha escluso la responsabilità del notaio in conseguenza del semplice inserimento nell'atto di una clausola dalla quale era possibile desumere la consapevolezza di siffatto rischio.

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