Usucapione di bene ricadente nella comunione ereditaria. Compossesso. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22444 del 9 settembre 2019)

Nel caso in cui vi sia una pluralità di eredi, essi non possono qualificarsi come detentori dei beni ereditari, non essendo ravvisabile un rapporto di natura obbligatoria rispetto ai beni della comunione ereditaria. Ai fini dell'usucapione che sia invocata da uno di loro non è dunque necessaria la prova di un atto di interversione del possesso, bensì la prova del possesso "ad excludendum", vale a dire la dimostrazione dell'avvenuta esclusione degli altri coeredi dal compossesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Può uno dei coeredi acquistare per usucapione il bene ricadente nella comunione ereditaria? Giova osservare al riguardo come, per effetto della apertura della successione, venga in essere una comunione incidentale, non potendosi tuttavia escludere una situazione effettuale di disponibilità del bene in capo soltanto a taluno dei coeredi. Come qualificare questo stato di fatto? La pronunzia in esame esclude, del tutto condivisibilmente, che possa trattarsi di detenzione (alla quale sia pertanto applicabile l'interversione). Viene in considerazione allora il possesso, che, in riferimento alla pluralità dei contitolari, pone cospicui problemi. Può il compossessore acquistare il bene per usucapione allegando di fare un uso esclusivo del bene? Al quesito la giurisprudenza ha fornito risposte difformi. In senso affermativo è stato deciso che, sulla scorta dell'esclusività della situazione di fatto, incompatibile con il pari potere degli altri aventi diritto, un condomino può acquisire per usucapione la parte del bene comune degli altri condomini semplicemente esercitando in via esclusiva il potere di fatto sulla cosa ed inconciliabilmente con la pari possibilità di fruizione di essa da parte degli altri aventi diritto (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 5416/11). In senso apparentemente divergente rispetto a quanto appena enunziato è stato però negato che il coerede possa pretendere, sulla scorta della fruizione e dell'amministrazione in via esclusiva del comune bene ereditario, di far valere l'usucapione su quest'ultimo, escludendo il compossesso degli altri coeredi (Cass. Civ. Sez. II, 13921/02). L'esercizio in fatto esclusivo del possesso, se non può essere esattamente assimilato all'interversione del possesso, risulta quantomeno assai affine. In ogni caso occorre, ai fini dell'usucapione, che ricorra una situazione di esclusione degli altri coeredi da qualsiasi rapporto materiale con il bene.

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