Usucapione del coerede di un bene ricadente nella comunione incidentale ereditaria. Condizioni: insufficienza del mero atteggiamento omissivo degli altri eredi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9359 dell'8 aprile 2021)

Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quali sono i requisiti ai fini dell'usucapione di un bene ricadente in una comunione incidentale ereditaria? Nel caso di specie veniva in considerazione un appartamento già abitato da uno soltanto dei coeredi unitamente al de cuius. La S.C., riformando la decisione di merito, escludeva che potesse costituire fondamento di un acquisto per usucapione la mera circostanza che il coerede, che già vi abitasse con l'ereditando, avesse continuato ad averne la disponibilità esclusiva nell'inerzia degli altri coeredi, in quanto tale elemento non poteva essere considerato come prova del possesso esclusivo del bene. Insomma: anche se non è richiesta l'interversione del possesso, tuttavia occorre, ai fini dell'usucapione, una forma di godimento tale da manifestare in maniera non equivoca l'esclusione dell'altrui compossesso (cfr. Cass. civile, sez. II 2011/14467).

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