Usucapione abbreviata e accessione nel possesso. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 6728 del 1 marzo 2022)

Il principio dell’accessione del possesso è applicabile non solo all’usucapione ordinaria di cui all’art. 1158 cod.civ., ma anche a quella decennale di cui all’art. 1159 cod.civ.; in quest’ultimo caso, ai fini della maturazione dell’usucapione abbreviata in favore di chi abbia acquistato da meno dieci anni – e unisca al proprio il possesso del suo autore, per goderne gli effetti – il decennio ad usucapionem decorre dalla data della trascrizione del titolo di acquisto del suo autore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il II comma dell'arft. 1146 cod.civ. prevede la c.d. accessione nel possesso, fenomeno che ha luogo sia quando si verifichi la successione a titolo particolare nel diritto sul bene in funzione della quale l'avente causa ne consegua il possesso (si pensi al legatario per quanto attiene agli acquisti mortis causa), sia quando il bene sia ceduto per atto tra vivi (ad esempio la cessione a titolo oneroso della res in conseguenza della stipulazione di una vendita). Tale possesso è qualitativamente diverso, in quanto non rappresenta la continuazione del possesso del dante causa, avendo piuttosto inizio, a far tempo dall'acquisto, un possesso qualificato da caratteri propri ed autonomi. Il fenomeno della accessione del possesso, disciplinato dalla norma citata, è tale onde il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti. La pronunzia in commento non fa altro se non riferire l'operatività dell'istituto in esame alla fattispecie acquisitiva speciale di cui all'art. 1159 cod.civ. (cfr., in senso analogo, già la risalente Cass.Civ. Sez.II, 1906/77).

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