Usucapio libertatis? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 28675 del 7 novembre 2024)
Non è configurabile nell’ordinamento giuridico la possibilità di usucapire la libertà di un immobile da pesi che lo gravino (cd. usucapio libertatis). L’unica modalità di estinzione per non uso dei diritti reali parziari gravanti su un immobile è la prescrizione, secondo la disciplina dell’art. 1073 cod.civ., la quale richiede l’inerzia del titolare protratta per venti anni.