Usucapio libertatis? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 28675 del 7 novembre 2024)

Non è configurabile nell’ordinamento giuridico la possibilità di usucapire la libertà di un immobile da pesi che lo gravino (cd. usucapio libertatis). L’unica modalità di estinzione per non uso dei diritti reali parziari gravanti su un immobile è la prescrizione, secondo la disciplina dell’art. 1073 cod.civ., la quale richiede l’inerzia del titolare protratta per venti anni.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'espressione usucapio libertatis individua una situazione giuridica in base alla quale l'acquisto della proprietà dei beni mobili per effetto del possesso titolato di buona fede interviene libero da eventuali diritti reali altrui sullo stesso bene. Va però osservato che la fattispecie acquisitiva di cui l'art. 1153 cod.civ., (la quale per l'appunto postula l'acquisto della proprietà libera dai diritti reali limitati non risultanti dal titolo al momento della consegna), è dotata di un'efficacia propria che discende dalla legge e che non sembra riconducibile al fenomeno dell'usucapione. Per tale modalità acquisitiva della proprietà immobiliare a titolo originario non è invece possibile trarre analoghe conseguenze, in difetto di una disposizione come quella di cui al citato art. 1153 cod.civ.. Ne segue che l'estinzione dei diritti reali limitati per effetto dell'usucapione della proprietà in riferimento al medesimo bene non rappresenta una conseguenza necessaria. Si potrebbe anzi sostenere che, nella misura in cui sussistono diritti di terzi non corrispondenti a facoltà il cui utilizzo ha dato causa all'acquisto per usucapione, essi permangono, nonostante l'intervenuto perfezionamento dell'usucapione. Ipotizzando l'esistenza di un diritto di servitù relativamente ad un fondo, questo non viene automaticamente estinto per il fatto che ne venga usucapita la proprietà da parte di colui che lo possieda. L'effetto estintivo del diritto parziario in re aliena potrà caso mai verificarsi in esito al decorso del termine ventennale di prescrizione per non uso.

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