Usucapibilità di una rampa di scale. (Cass. Civile, Sez. II, ord. n. 5569 del 3 marzo 2025)

È valida la dichiarazione di usucapione della seconda rampa di scale a favore del convenuto in quanto situata all'interno della sua proprietà e utilizzata esclusivamente per oltre venti anni. La rampa di scale, per essere usucapita, deve essere oggetto di possesso continuato e non contestato nei termini di legge

Commento

(di Daniele Minussi)
Ordinariamente le scale che collegano proprietà poste su più piani costituiscono un ente comune tra i proprietari delle singole unità immobiliari che sono servite per il tramite di esse. Ciò non toglie che il titolo possa disporre diversamente: si pensi all'ultimo tratto di scale, quello cioè servente soltanto ed esclusivamente rispetto all'unità posta all'ultimo piano.
E' questo precisamente il caso in considerazione dal punto di vista fattuale, mentre sotto il profilo del titolo se ne è dedotta la possibilità di un acquisto per usucapione.

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