Usi civici e giurisdizione del commissario regionale. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 31109 del 28 dicembre 2017)

La giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta la soluzione delle questioni afferenti alle materie elencate nell’art. 29, comma 2, l. n. 1766 del 1927 si pone come antecedente logico-giuridico della decisione. Pertanto, nella controversia sorta a seguito dell'impugnazione del progetto di liquidazione degli usi civici, detta giurisdizione sussiste per la parte avente ad oggetto la questione della qualitas soli; per contro, essa va esclusa in relazione alle domande inerenti l'entità, le modalità ed il procedimento di liquidazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La vicenda trae spunto dall'opposizione al progetto di liquidazione depositato dal comune di Riofreddo e concernente i terreni gravati da uso civico compresi in un tracciato autostradale. Secondo la società opponente detto progetto avrebbe previsto il mutamento di destinazione d'uso di alcuni terreni già espropriati proprio per consentire la realizzazione del tratto autostradale e la quantificazione dei diritti spettanti alla popolazione a fronte del venir meno dell'uso civico. le SSUU ribadiscono il proprio orientamento in base al quale il riparto di giurisdizione in materia ha quale criterio discriminatorio quello di cui al II comma dell'art. 29 della legge 1927/1766: un conto è la soluzione delle questioni di cui alle materie ivi elencate e quelle che si pongono come antecedenti logici, altra cosa è discutere della mera misura del canone di affrancazione. Quest'ultima materia si pone al di fuori della giurisdizione commissariale, dovendo essere rimessa al giudice amministrativo (all'esito dell'adozione del provvedimento regionale che abbia reso esecutivo il progetto di liquidazione).

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