Un'eccezione al principio della forma vincolata ad substantiam: contratti agrari ultranovennali conclusi verbalmente e non trascritti. E in caso di pignoramento del bene? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10136 del 18 maggio 2015)
L'art. 41 della L. n. 203/1982, che stabilisce la validità ed efficacia anche nei confronti dei terzi dei contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, deroga alla disciplina di cui agli artt. 1350, n.8), e 2643, n. 8) c.c., secondo cui tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali debbono farsi a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata, ma non agli artt. 2923 c.c.. e 560 c.p.c.., sicché, in caso di pignoramento del bene oggetto del rapporto agrario, il contratto ultranovennale è opponibile all'aggiudicatario d'asta solo se recante data certa anteriore al pignoramento, e, se non trascritto, solo nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.