Tutela della privacy: riprese della telecamera condominiale. Uso nel procedimento penale per danneggiamento di autovettura. (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 28554 del 3 luglio 2013)

Nell’ambito del procedimento penale per il danneggiamento di un’autovettura, devono ritenersi utilizzabili in quanto prova documentale la cui acquisizione è consentita ai sensi dell'art. 234 c.p.p. le videoregistrazioni realizzate dalla telecamera installata nei locali condominiali, dovendosi ritenere irrilevante che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale e inconferente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui è vietata la ripresa video di comportamenti «non comunicativi» all'interno del domicilio essendo detto divieto riferito a captazioni effettuate con strumenti posti in opera dall'autorità giudiziaria e non da privati cittadini nell'ambito di spazi domiciliari.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il Giudice di Pace aveva respinto (per presunta contrarietà delle riprese stesse rispetto all'art.14 Cost. sulla scorta della decisione delle SSUU 26795/2006) la domanda di acquisizione della registrazione della telecamera installata nel locale condominiale finalizzata all'accertamento dell'identità di chi aveva danneggiato l'autovettura ivi parcheggiata.
Per coerenza, quel Giudice, avrebbe dovuto invero disporre la messa al bando di tutte le telecamere installate in luoghi analoghi...

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