Tutela del diritto alla riservatezza e violazione della normativa relativa al trattamento dei dati sensibili: rapporto fra art. 15 t.u. 126/2003 ed art. 2059 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 16133 del 15 luglio 2014)

Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 196/2003 non si sottrae alla verifica di “gravità della lesione” (concernente il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, quale intimamente legato ai diritti ed alle libertà indicate dall’art. 2 del codice della privacy, convergenti tutti funzionalmente alla tutela piena della persona umana e della sua dignità) e di “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato), che, in linea generale, si richiede in applicazione dell’art. 2059 c.c. nelle ipotesi di pregiudizio inferto ai diritti inviolabili previsti dalla Costituzione. Ciò in quanto, anche nella fattispecie di danno non patrimoniale di cui al citato art. 15, opera il bilanciamento (siccome pienamente consentito all’interprete dal modo in cui si è realizzata nello specifico l’ interpositio legislatoris) del diritto tutelato da detta disposizione con il principio di solidarietà - di cui il principio di tolleranza è intrinseco precipitato -, il quale, nella sua immanente configurazione, costituisce il punto di mediazione che permette all’ordinamento di salvaguardare il diritto del singolo nell’ambito di una concreta comunità di persone che deve affrontare i costi di una esistenza collettiva. L’accertamento di fatto rimesso, a tal fine, al giudice del merito, in forza di previe allegazioni e di coerenti istanze istruttorie di parte, dovrà essere ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale, dovendo l’indagine, illuminata dal bilanciamento anzidetto, proiettarsi sugli aspetti contingenti dell’offesa e sulla singolarità delle perdite personali verificatesi. Un siffatto accertamento - che, ove l’offesa non superi la soglia di minima tollerabilità o il danno sia futile, può condurre anche ad escludere la possibilità di somministrare il risarcimento del danno - è come tale sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è sufficiente la prova della intervenuta violazione delle regole che presiedono al trattamento dei dati sensibili per fondare il diritto del titolare di essi al risarcimento del danno secondo i criteri di cui all'art.15 del Codice della privacy. Occorre anche che sussistano i requisiti concorrenti della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", la cui prova puntuale deve essere fornita da colui che insta per ottenere il risarcimento. Nel caso di specie alcuni medici specializzandi lamentavano la diffusione dei propri dati personali (inclusi quelli relativi alle posizioni retributive) tramite il sito web dell'Ente universitario. Ne è scaturita l'elaborazione del principio di diritto in base al quale il Giudice di merito, nel valutare il danno non patrimoniale risarcibile ex art.15 del t.u. privacy, deve verificare la "gravità della lesione" e la "serietà del danno" richiesta in applicazione dell'art.2059 cod.civ., dal momento che deve operare il bilanciamento del diritto protetto con il principio di solidarietà e di tolleranza, che costituisce "il punto di mediazione che permette all'ordinamento di salvaguardare il diritto del singolo nell'ambito di una concreta comunità di persone che deve affrontare i costi di una esistenza collettiva". In definitiva: negati facili risarcimenti di danni presunti e non provati.

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