Trust ed abuso del diritto in materia tributaria. (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 20254 del 19 novembre 2012)

La figura dell'abuso del diritto in materia tributaria richiede il ricorso di due fattori. Occorre in primo luogo che il contribuente abbia conseguito una vantaggiosa ricaduta fiscale del suo operato. Ma occorre inoltre che tale vantaggio costituisca la ragione determinante dell'operazione, cioè che non ricorrano ragioni e giustificazione economico-sociali di altra natura, o almeno che siano di rilievo inferiore. Di guisa che si possa affermare che l'operazione è stata determinata esclusivamente da ragioni fiscali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema è scottante: al trust molti guardano come una soluzione per molte problematiche, assai spesso ricche di conseguenze fiscali.
la pronunzia si segnala per la messa a fuoco di un duplice criterio la cui sintesi può essere descritta in un'operazione valutativa da parte del giudice, operazione intesa a mettere sul piatto della bilancia da un lato il vantaggio tributario per il contribuente, dall'altro la causa dell'atto negoziale, vale a dire la giustificazione economico-sociale dell'operazione.
Soltanto quando l'esito di tale giudizio fosse quello di reputare prevalente le ragioni del mero risparmio di imposta rispetto a quelle economico-sociali dell'operazione essa potrebbe venir bollata come "abusiva".
Evidentemente delicata è la valutazione demandata al Giudice, al quale tocca indagare il merito dell'atto posto in essere dai privati: autonomia negoziale in libertà vigilata?

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