Trust “autodichiarato”: non si applica la tassazione proporzionale per i trasferimenti a titolo liberale, ma soltanto quella in misura fissa. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 21614 del 26 ottobre 2016)

L'istituzione di un trust cosiddetto "autodichiarato", con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest'ultimo, deve scontare l'imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la "segregazione" quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una "segregazione" da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia valorizza opportunamente la distinzione tra momento della costituzione del vincolo e momento della distribuzione della sostanza ai beneficiari. Cosa dire allora delle decisioni che hanno statuito nel senso della applicabilità del tributo successorio/donativo in relazione al semplice momento della costituzione del vincolo di segregazione? Si vedano, in particolare, Cass. civile, sez. VI-T 2015/3737 e, soprattutto, Cass. civile, sez. VI-V 2016/4482 anche se va posto in luce come nella fattispecie in considerazione sia stata messa a fuoco la misura delle imposte ipotecarie e catastali e non quella di donazione/successione.

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