Trust: ancora sulla neutralità fiscale del mero atto di dotazione. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 27830 del 4 dicembre 2020)

Anche ove beneficiario finale del trust è lo stesso disponente e non si realizza, dunque, trasferimento alcuno del diritto di proprietà sui beni conferiti nel trust, l'imposta non è dovuta al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene a soggetto diverso dal disponente, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una volta la S.C. si pronunzia sulla inapplicabilità dell'imposizione proporzionale sul mero atto istitutivo di trust (c.d. atto di dotazione), con il quale viene operata la semplice segregazione patrimoniale dei beni futuramente destinati al beneficiario. Tale atto infatti non si sostanzia in alcuna attribuzione di ricchezza (cfr., ex multis, Cass. civile, sez. V 2020/25905).

Aggiungi un commento