Tribunale di Roma 10 aprile 2001: Conversione in euro del capitale sociale e intervento notarile

Poichè il duplice rinvio ex art. 17 comma 5 dlgs 213/98 agli artt. 2436 e 2411 cod.civ. è recettizio, l'avvenuta modificazione dell'art. 2411 cod.civ. ad opera dell'art. 32 della legge 340/2000 implica altresì innovazione del precetto contenuto nell'art. 17 comma 5, con la conseguenza che la doppia opzione quivi originariamente prevista è venuta meno e anche la materia della conversione del capitale in euro è attratta nelle nuove regole che richiedono necessariamente, per ogni modificazione dell'atto costitutivo, l'intervento notarile ed il controllo da parte dello stesso notaio dell'adempimento delle condizioni richieste dalla legge.

Commento

In esito all'entrata in vigore dell'art.32 della l.2000/340 viene escluso ogni controllo giurisdizionale preventivo, se non limitatamente alla presentazione di ricorso che segue al rifiuto del notaio di iscrivere la deliberazione modificativa dello statuto. D'altronde costui appare essere l'unico soggetto legittimato a domandare detta iscrizione. Ne deriva che il modo di disporre dell'art.17 del d.lgs. 1998 n.213, secondo il quale la conversione del capitale in euro poteva avvenire anche in esito a semplice deliberazione dell'organo amministrativo, tuttavia da assoggettare a controllo omologatorio, è sostanzialmente venuto meno. In definitiva l'intervento notarile si palesa indispensabile per perfezionare la detta operazione di conversione.

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