Tribunale di Roma, sez. I civ., 19/02/2005. Esclusione della difesa tecnica nel procedimento di nomina dell'amministrazione di sostegno.

E' ammissibile il ricorso presentato dall'assistente sociale senza il patrocinio di un legale, sia in quanto la legittimazione a proporre ricorso dei responsabili dei Servizi sociali è riconosciuta dall'art. 406, comma 3, c.c. sia in quanto la natura non contenziosa del procedimento e la finalità preminente del nuovo istituto di assicurare un sistema facilmente accessibile di adeguata gestione degli interessi del beneficiario inducono ad escludere l'applicabilità al procedimento in esame del principio dell'onere del patrocinio previsto dall'art. 82 c.p.c.

Commento

E' o meno indispensabile l'assistenza tecnica di un legale nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno?
In senso negativo cfr. anche Trib. Modena, 22 febbraio 2005.

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