Tribunale di Roma, sentenza del 27 aprile 2006. Sull' affrancazione di terreno gravato da usi civici.

Prima che intervenga l'affrancazione esiste in capo al possessore legittimato un diritto reale limitato che ha la natura e la qualificazione giuridica di enfiteusi; dopo l'affrancazione si costituisce un diverso diritto pieno ed assoluto, qual è il diritto di proprietà. Pertanto, l'affrancazione è il meccanismo di passaggio da una situazione giuridica all'altra e non il veicolo espansivo di una situazione giuridica preesistente, ed in base ad essa si deve eseguire la trascrizione ai sensi dell'art. 2643, comma 1, n. 7, c.c.

Commento

Va trascritto (e non semplicemente annotato) l'atto con il quale ha luogo l'affrancazione del fondo già gravato da usi civici che siano stati liquidati in esito alla legittimazione dell'occupante con l'imposizione a carico di costui di un canone enfiteutico. Giova rilevare come spesso le fasi della legittimazione e quella della affrancazione si cumulino, dando vita contestualmente allo sgravio dell'uso civico che viene liquidato e dell'assegnazione in proprietà del terreno antecedentemente occupato in maniera abusiva.

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