Tribunale di Roma, sentenza del 27 aprile 2006. Sull' affrancazione di terreno gravato da usi civici.
Prima che intervenga l'affrancazione esiste in capo al possessore legittimato un diritto reale limitato che ha la natura e la qualificazione giuridica di enfiteusi; dopo l'affrancazione si costituisce un diverso diritto pieno ed assoluto, qual è il diritto di proprietà. Pertanto, l'affrancazione è il meccanismo di passaggio da una situazione giuridica all'altra e non il veicolo espansivo di una situazione giuridica preesistente, ed in base ad essa si deve eseguire la trascrizione ai sensi dell'art. 2643, comma 1, n. 7, c.c.