Tribunale di Padova, sez. I, sentenza del 16 febbraio 2007. L'iscrizione degli atti societari nel Registro delle imprese implica un controllo meramente amministrativo.

Al Conservatore del Registro delle imprese, prima, e al Giudice del Registro, poi, compete solo la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poichè tale controllo potrà essere fatto unicamente in sede giurisdizionale.

Al Conservatore non è neppure consentito il rilievo che l'atto da iscrivere è confermativo di altro precedentemente iscritto, perchè si tratta, pur sempre, di valutazioni sottratte al suo sindacato.

Commento

La Corte di merito viene a precisare i limiti entro i quali può operare il sindacato relativo agli atti da iscriversi nel Registro delle Imprese, sindacato la cui natura amministrativa di semplice controllo è omogenea per il Conservatore e per il Giudice del Registro in sede di reclamo avverso gli eventuali provvedimenti di esclusione del primo.

Aggiungi un commento