Tribunale di Napoli, sez. VII, sentenza del 10 dicembre 2008. Recesso e durata della società superiore a quella ordinaria della vita umana.

L' assimilabilità della società con durata indeterminata a quella con durata prevista superiore alla normale vita umana, con la possibilità per entrambe le ipotesi di recedere dalla società, è prevista solo per le società di persone dalla norma dell'art. 2285 c.c. e non può essere "esportata", neanche in via analogica, e calata in una diversa fattispecie societaria in cui invece predomina l'interesse patrimoniale all'investimento che comunque comporta la partecipazione sociale.


Commento

Il principio giurisprudenziale in base al quale deve reputarsi ammissibile il diritto del singolo socio di sciogliere il vincolo che lo lega alla società quando il termine della stessa risulta essere superiore a quello della ordinaria durata della vita non è applicabile alle società a base capitalistica, stante la natura stessa della rilevanza della partecipazione sociale.

Aggiungi un commento