Tribunale di Napoli, sentenza del 19 ottobre 2009. Ipotesi di convalida atipica per il contratto di locazione nullo per mancata registrazione.

La nullità del contratto di locazione non registrato è sanabile con effetto ex nunc, fino alla registrazione che rende valido il contratto da quel momento, nonché esigibili i canoni maturati e non corrisposti dal conduttore. La sanatoria attraverso la registrazione tardiva è assimilabile alla conferma del negozio nullo, sia sul piano della causa in concreto, sia degli effetti, in quanto consente l'efficacia di un regolamento negoziale invalido. La conferma opera neutralizzando l'efficacia invalidante del vizio cui il regolamento negoziale attributivo era affetto. Pertanto, la registrazione tardiva dà vita ad un negozio successivo con causa eliminatoria (collegato in termini funzionali al contratto di locazione originariamente invalido) al quale vanno riferiti gli effetti negoziali.

Commento

(di Daniele Minussi) Straordinaria la causa di nullità "fiscale" derivante dalla mancata registrazione del contratto di locazione, straordinaria anche la sanatoria "giurisprudenziale" scaturente dalla postuma regolarizzazione tributaria del contratto.

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