Tribunale di Monza 14 maggio 2001: Leso il diritto al marchio se il sito internet di partenza non offre direttamente il servizio affine

Poichè il link ipertestuale è strumento di estensione della gamma di prodotti offerti dal sito di partenza, che finisce con il comprendere mediatamente anche prodotti pubblicizzati in siti diversi, si può, in sostanza affermare che possono ritenersi offerti in vendita su un sito internet tutti quei prodotti che sono pubblicizzati su altri siti comunque raggiungibili da quello di partenza mediante links ipertestuali. Con la conseguenza che non può valere ad escludere un'ipotesi di lesione del diritto al marchio o una condotta di concorrenza sleale il fatto che il sito di partenza contraffattore non offra direttamente il servizio affine, ma consenta l'accesso al sito in cui vengono offerti prodotti o servizi commercialmente identici o affini a quelli offerti dal titolare del marchio.

Commento

L'enorme potenzialità offerta dallo strumento informatico è atta a sconvolgere qualsiasi precedente regola. Il caso dei link ipertestuali ne è un esempio lampante: in buona sostanza è infatti possibile "costruire" un sito anche semplicemente assemblando links (vale a dire collegamenti) che permettono all'utente internet di accedere ad altri siti. Appare evidente come questa peculiarità sia in grado di dar luogo a fenomeni inusitati. Si pensi a chi, volgarmente contraffando una serie di elementi distintivi nella home page del proprio sito web, si doti di una serie di links che, facendo rinvio ad altri siti, ingeneri nell'utente il convincimento di trovarsi nel sito di un altra impresa, spesso qualificata da marchi di fama. Ciò accade soprattutto in relazione al c.d. deep linking (letteralmente connessione profonda), vale a dire a quel collegamento che, bypassando la home page del sito connesso, porta l'utente direttamente all'interno di altre pagine web del sito collegato.

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