Tribunale di Modena, sez. II, 15/11/2004. Criterio ispiratore della L.9 gennaio 2004, n.6.

Il principio ispiratore della legge sull'amministrazione di sostegno (L. 9 gennaio 2004, n.6) è di limitare il meno possibile la capacità di agire, principio attuato dall'art. 405, c.c., che prevede l'indicazione di singoli e specifici atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore, nonché l'indicazione degli atti che lo stesso amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario. Pertanto ad una situazione di generale incapacità, o semi-incapacità, il nuovo istituto sostituisce una situazione di generale capacità del soggetto, salvi gli atti espressamente previsti dal decreto del giudice tutelare. La misura dell'interdizione, a seguito della novella, diventa strumento residuale, come si evince dal tenore letterale dell'art. 414 c.c., assurgendo l'amministrazione di sostegno a strumento di protezione a carattere generale.

Commento

Sostanziale abrogazione, dunque, della disciplina dell'interdizione?
Non sembrerebbe proprio: cfr. Trib. Milano 11 novembre 2004 circa l'impossibilità di procedersi alla nomina di amministratore di sostegno nell'ipotesi di assoluta incapacità di intendere e di volere.

Aggiungi un commento