Tribunale di Modena, sez. I civ. , 22/02/2005. Esclusione della difesa tecnica nel procedimento di nomina dell'amministrazione di sostegno.

E' ammissibile il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno presentato dallo stesso beneficiario senza l'assistenza di un difensore, in quanto il ricorso è diretto ad ottenere non una sentenza, ma un decreto modificabile in ogni tempo, ed insuscettibile quindi di dare luogo al giudicato, e perché l'amministrazione di sostegno costituisce uno strumento non destinato ad accertare uno status né, tanto meno ad incidere costitutivamente sullo stesso, ma rivolto a garantire la più efficace gestione degli interessi della persona tramite l'intervento del giudice tutelare.

Commento

Al quesito circa l'indispensabilità della difesa tecnica nel procedimento finalizzato alla nomina di amministratore di sostegno la corte di merito risponde negativamente. Per analoga conclusione cfr. Trib. Roma, 19 febbraio 2005.

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