Tribunale di Milano, sez. VI, n. 4798/2008. Nullità dell'acquisto di strumenti finanziari per difetto di forma convenzionale.

Se le parti hanno pattuito una determinata forma per il conferimento dell'ordine, il difetto di tale forma esclude la validità dell'ordine e, conseguentemente, rende senza causa contrattuale la successiva attività negoziale posta in essere dalla banca.

Commento

Condivisibile la conclusione della corte di merito che, facendo leva sul modo di disporre dell'art.1352 cod.civ., ha sancito la nullità per difetto di causa, delle susseguenti negoziazioni poste in essere dall'istituto bancario sulla scorta dell'ordine nullo per difetto di forma ad substantiam.

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