Tribunale di Milano, ordinanza del 16 giugno 2009. Nullità del trust liquidatorio istituito da società in stato di insolvenza

È nullo il trust liquidatorio istituito da una società in stato di decozione, in quanto incompatibile con la disciplina del fallimento e, comunque, in quanto volto ad aggirare le norme imperative che presiedono alla liquidazione concorsuale del patrimonio dell'imprenditore insolvente, in violazione degli artt. 13 e 15 lett. e) della Convenzione de l'Aja del 1° luglio 1985.

Commento

(di Daniele Minussi) Il provvedimento della Corte milanese non può che essere condiviso, dal momento che l’istituzione di un trust liquidatorio ha quale effetto costante l’approntamento di regole divergenti rispetto a quelle poste in defettibilmente dall’ordinamento nell’ipotesi del sopraggiungere di uno stato di decozione dell’impresa.

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