Tribunale di Milano, 22 luglio 2009. Trattamento di dati sensibili in difetto di consenso dell'interessato: liceità in presenza di autorizzazione generale del Garante.

I dati personali sensibili possono essere oggetto di trattamento pur in assenza di consenso dell’interessato, ma a condizione che vi sia un’autorizzazione generale del Garante alla quale ricondurre il trattamento stesso e che quest’ultimo sia finalizzato a far valere in sede giudiziaria un diritto di pari rango costituzionale rispetto alla riservatezza. La libertà dell’esperienza religiosa costituisce prerogativa costituzionalmente rilevante ai fini della scriminante di un trattamento illecito di dati personali.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'esclusione dell'illiceità del trattamento di dati sensibili è stata fatta dipendere da una duplice concorrente circostanza:
a) l'esistenza di un'autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali (nella fattispecie sussistente proprio in favore degli esercenti la professione sanitaria in riferimento ai trattamenti dei dati funzionali a "far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria...";
b) l'esercizio in sede giudiziaria di un diritto di rango pari a quello alla privacy dell'interessato (nel caso in esame individuato nella libertà dell'esprienza religiosa, stante la funzionalità del trattamento dei dati a supportare la domanda di annullamento del matrimonio religioso innanzi ad un tribunale ecclesiastico).

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