Tribunale di Mantova, 24 febbraio 2011. Nullità della fidejussione prestata dal donante a garanzia del debito contratto contestualmente dal donatario

La fidejussione prestata dal donante in favore del donatario a garanzia dei debiti di quest’ultimo (con specifico riferimento a quelli assunti in forza di un mutuo ipotecariamente garantito sull’immobile oggetto della liberalità) è nulla in quanto negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c., essendo intesa ad eludere la norma imperativa di cui all’art.549 c.c., ai sensi del quale non è ammissibile porre pesi o condizioni sulla quota spettante ai riservatari.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia fa giustizia dell'escamotage talvolta approntato per contrastare la tutela che le legge inderogabilmente appronta per le ragioni dei legittimari.
E' infatti di tutta evidenza che l'assunzione della qualità di garante da parte del donante in attinenza con l'atto di liberalità (secondo una varietà di formule, che nella fattispecie in esame si è sostanziata nella fidejussione in favore della banca concedente credito al donatario) non può non essere funzionale a far assumere a titolo ereditario la stessa posizione in capo al legittimario, il quale si troverebbe concretamente "spiazzato" qualora dovesse agire per reintegrare la porzione legittima lesa dalla donazione effettuata.

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