Tribunale di Lecce 20 gennaio 2010, Esecutore testamentario: forma dell'accettazione e della rinunzia all'incarico. Conseguenze della rinunzia nell'ipotesi di nomina di più esecutori.

L'incarico di esecutore testamentario è un ufficio di diritto privato rinunziabile anche dopo essersi validamente perfezionata l'accettazione.
Se l'accettazione è actus legitimus che necessita di forma ad substantiam per la sua validità, la rinunzia che segua l'accettazione può non essere formale, non essendo applicabile in via analogica la norma dettata per l'accettazione, a prescindere dall'esistenza di una giusta causa che sorregga detta rinunzia.
In seguito alla rinunzia di un esecutore testamentario, l'ufficio si concentra nella persona del coesecutore, se non possa desumersi la volontà del testatore di un'esecuzione congiunta; non può dunque reputarsi sussistente il disaccordo tra esecutori che legittimi il provvedimento ex art. 708 c.c., laddove manchi, a monte, la pluralità degli esecutori.

Commento

(di Daniele Minussi) Secondo la Corte di merito non potrebbe farsi applicazione dell'art.702 cod.civ. (ai sensi del quale tanto l'accettazione quanto la rinunzia all'ufficio di esecutore dovrebbero essere oggetto di apposita dichiarazione resa avanti al cancelliere ed annotata presso il registro delle successioni) alla rinunzia operata successivamente ad una formale accettazione. Si viene in tal modo ad operare una distinzione tra rinunzia espressa promanante dal soggetto investito della nomina (il quale in tal modo mai viene ad assumere l'investitura propria dell'ufficio) e rinunzia susseguente all'incarico precedentemente e formalmente accettato.
Prescindendo dall'apprezzamento di una siffatta linea teorica, rimane da chiarire come un tale atteggiamento dell'esecutore possa non mandare costui esente da responsabilità.

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