Tribunale di Lecce, ordinanza del 18 marzo 2008. Negozio fiduciario e mandato.

I La l. n. 1966/1939 non contiene alcuna disciplina del negozio fiduciario, che costituisce un vero e proprio mandato.

II La l. n. 310/1993 ha modificato il regime di circolazione dei titoli di partecipazione in società di capitali imponendo, per le quote di società a responsabilità limitata l'atto pubblico o la scrittura privata. Tuttavia, l'intestazione alla società fiduciaria non comporta alcun "trasferimento".

III Pur vigendo il principio di tipicità delle iscrizioni e nessuna norma disciplinando l'iscrizione della rinuncia al mandato da parte della società fiduciaria, tuttavia la richiesta della società fiduciaria di iscrivere, nella latitanza del fiduciante, l'avvenuta rinuncia, va accolta sulla scorta dell'art. 2470, comma II, da applicarsi in via analogica.

Commento

La pronunzia si iscrive nel filone tradizionale che nega al negozio fiduciario altra natura se non quella propria della fattispecie rappresentativa diretta, priva di una esteriore rilevanza per i terzi. Ciò premesso, viene messa a fuoco la peculiarità del sistema pubblicitario inaugurato dall'art.2470 cod.civ., siccome plurimanente novellato, fino al punto da configurarne una labile natura dichiarativa.

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