Tribunale di Ivrea 28 luglio 2000: Contratto atipico di garanzia e interesse meritevole di tutela

Il contratto stipulato tra due creditori di un medesimo soggetto, con il quale una parte si impegna ad estendere all'altra i benefici che nell'escussione del debitore ad essa possano derivare in virtù della titolarità di un'ipoteca iscritta sui beni di quest'ultimo - contratto avente efficacia obbligatoria e rivolto ad evitare che la parte priva del beneficio ipotecario promuova una procedura concorsuale - è diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela ai sensi dell'articolo 1322 cod.civ..

Commento

Il nodo della questione è quello di giustificare la validità di una schema contrattuale in forza del quale una parte si era impegnata a condividere i benefici che le derivano relativamente al fatto di poter vantare una garanzia reale sui beni del comune debitore con un altro soggetto, parimenti creditore. Ciò a fronte della corresponsione non già di una somma di denaro, bensì semplicemente dell'impegno di non promuovere azioni esecutive o comunque volte all'instaurazione di procedure concorsuali contro il detto comune debitore. Quasi inesistente l'argomentare giuridico dei giudici in relazione al concetto di meritevolezza di tutela ex art.1322 cod.civ., che si riduce ad un apodittico riferimento ad una "positiva valutazione circa l'utilità sociale dell'intesa".

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