Tribunale di Grosseto, 31 luglio 2010. Cessione di quote: necessità dell'autentica notarile della firma digitale.

Esaminati gli atti relativi alla retta applicazione dell'art. 36, comma 1-bis L. 133/2008, con particolare riguardo alla memoria dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Grosseto ed alle controdeduzioni del Consiglio Notarile di Grosseto, e ritenuto che l'interpretazione della citata norma, suggerita dall'Ordine dei Commercialisti, trova ostacolo insuperabile nelle vigenti disposizioni, dalle qualsi si ricava la persistente necessità di autentica, ad opera dei Notai, della firma anche apposta in forma digitale; e ciò principalmente in quanto è normativamente prevista l'autentica anche della firma digitale (art. 25 D.Lgs. 82/2005),

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia della Corte di merito richiama sul punto l'ampia e condivisibile motivazione espressa dal Tribunale di Vicenza con i distinti provvedimenti n. 2498/09 e N. 3817/09).

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