Tribunale di Genova 18 gennaio 2001: Prevalenza del privilegio ex art.2775 bis cod.civ. sulle ipoteche

Il privilegio speciale immobiliare ex art. 2775-bis cod.civ. prevale rispetto alle ipoteche iscritte, tanto posteriormente quanto anteriormente, alla trascrizione del contratto preliminare, in forza della regola generale di cui all'art.2748, secondo comma, cod.civ., stante la mancanza di alcuna diversa disposizione di legge e salve due limitate ipotesi di cui al comma II del citato art.2775-bis cod.civ..

Commento

Al fine di non precludere alle imprese di costruzione il ricorso al finanziamento fondiario anteponendo comunque le ragioni creditorie dei promissari acquirenti (data la prevalente tutela che assicura il privilegio speciale immobiliare rispetto alla prelazione ipotecaria) a quelle degli istituti bancari, è stata prevista la prevalenza dell'ipoteca iscritta a garanzia delle erogazioni fatte al costruttore nei limiti in cui il promissario acquirente si sia accollato con il preliminare (o con atto successivo) quota parte del suddetto debito. In ogni altro caso non potrà se non prevalere ex art.2748 cod.civ. il privilegio speciale che assiste il credito del promissario acquirente, sia in relazione alle ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del contratto preliminare, sia in riferimento a quelle iscritte nel tempo precedente.

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