Tribunale di Genova 18 gennaio 2001: Prevalenza del privilegio ex art.2775 bis cod.civ. sulle ipoteche
Il privilegio speciale immobiliare ex art. 2775-bis cod.civ. prevale rispetto alle ipoteche iscritte, tanto posteriormente quanto anteriormente, alla trascrizione del contratto preliminare, in forza della regola generale di cui all'art.2748, secondo comma, cod.civ., stante la mancanza di alcuna diversa disposizione di legge e salve due limitate ipotesi di cui al comma II del citato art.2775-bis cod.civ..